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La brutta avventura del Cardinale Pell

La brutta avventura del Cardinale Pell. Casi di Chiesa [IndyWREP]

 

Maria Capozza, Avvocato Rotale e Wrep Reporter i nquesto video ci racconta le questioni riguardanti il processo a carico del Cardinale Pell.
Quattro ssono gl iaspetti fondamentali di questa vicenda:

  • E’ stato un processo con un imputato eccellente: all’epoca dei fatti il Cardinale era il Prefetto della Segreteria per l’Economia, la terza carica della Santa Sede
  • Un processo sul tema degli abusi sui minori, che ci consente di aprire un focus sulla normativa del diritto canonico su questa materia
  • Un processo mediatico che ha coinvolto un Cardinale ma soprattutto un uomo, sin da subito trattato dalla stampa mondiale come colpevole di un reato infamante
  • Un processo che si è svolto nei Tribunali Statali e che ha sospeso il processo canonico

1. PROCESSO NELLE AULE DEI TRIBUNALI AUSTRALIANI

Il processo di primo grado a Pell, che riapriva un dossier precedentemente archiviato e che riguardava accuse di abusi su due coristi minorenni alla fine degli anni Novanta quand’era arcivescovo di Melbourne, si era concluso nel dicembre 2018 col verdetto di condanna a sei anni di detenzione reso noto il 26 febbraio.
Dopo che il Papa aveva concesso a Pell un periodo di congedo per consentirgli di difendersi tornando in patria, nello stesso giorno in cui era stato annunciato il verdetto la Sala stampa della Santa Sede aveva diffuso una dichiarazione in cui aveva confermato «le misure cautelari già disposte nei confronti del cardinale George Pell dall’ordinario del luogo al suo rientro in Australia», cioè che «in attesa dell’accertamento definitivo dei fatti, al cardinale Pell sia proibito in via cautelativa l’esercizio pubblico del ministero e, come di norma, il contatto in qualsiasi modo e forma con minori di età».
La sentenza dell’Alta Corte ribalta quindi quella di primo grado confermata lo scorso agosto dalla Corte d’Appello di tre giudici dello stato di Victoria con un voto di due a uno.
La condanna era stata di 6 anni, con 3 anni e otto mesi da scontare prima di una eventuale libertà condizionale.
Il Cardinale ha scontato più di un anno di carcere.
Pell era stato dichiarato colpevole di aver abusato sessualmente nel 1996 nella sacrestia della cattedrale di Melbourne, quando era arcivescovo della diocesi, di due coristi di 13 anni sorpresi a bere il vino della messa.
Ricorrendo all’Alta Corte i legali di Pell si sono basati in gran parte all’opinione dissenziente del terzo giudice della Corte d’Appello, che aveva messo in dubbio la credibilità e l’affidabilità dell’unica vittima ancora in vita, raccomandando il proscioglimento da ogni accusa.
L’avvocato di Pell, Bret Walker, aveva sostenuto che i giurati che avevano condannato il cardinale in prima istanza avevano sbagliato a respingere le argomentazioni della difesa sull’improbabilità dell’offesa. Aveva affermato che vi era tempo insufficiente per commettere le molestie, che la cattedrale era un alveare di attività e che comunque sarebbe stato fisicamente impossibile scostare gli ingombranti paramenti per commettere l’aggressione. Walker aveva inoltre ricordato che il maestro di cerimonie di Pell al tempo dei fatti ha testimoniato durante il processo che Pell dopo la messa sarebbe rimasto sui gradini della cattedrale per salutare i parrocchiani e non avrebbe avuto alcuna possibilità di commettere i reati in sagrestia. E aveva chiesto che la condanna venisse annullata e Pell fosse rilasciato dalla detenzione. L’Alta Corte ha fatto proprio questo.
La Corte Suprema, nel motivare il proscioglimento, conclude che esiste: una significativa possibilità che una persona innocente sia stata condannata perché le prove non hanno stabilito la colpevolezza al richiesto standard probatorio”.
La colpevolezza del cardinale non era stata dimostrata “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Resa pubblica la sentenza, il cardinale Pell ha emesso un comunicato: “Il mio processo non era un referendum sulla Chiesa cattolica, né un referendum sul modo in cui le autorità della Chiesa in Australia hanno fronteggiato il crimine di pedofilia nella Chiesa. Il punto era solo se io avevo o no commesso quei crimini orribili, e io non li ho commessi”.
Papa Francesco, durante la celebrazione della messa quotidiana del 7 aprile 2020, ha invitato a una preghiera per le persone contro le quali ci si accanisce con sentenze ingiuste, parole che molti organi d’informazione hanno visto come una reazione al proscioglimento, di poche ore precedente, del cardinale Pell.
Quando il cardinale era stato rinviato a giudizio, nel giugno 2017, la Santa Sede ricordato che Pell «da decenni ha condannato apertamente e ripetutamente gli abusi commessi contro minori come atti immorali e intollerabili, ha cooperato in passato con le Autorità australiane (ad esempio nelle deposizioni rese alla Royal Commission), ha appoggiato la creazione della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori e, infine, come Vescovo diocesano in Australia ha introdotto sistemi e procedure per la protezione di minori, e per fornire assistenza alle vittime di abusi».
La Santa Sede, insieme alla Chiesa di Australia, ha sempre confermato la vicinanza alle vittime di abusi sessuali e l’impegno, attraverso le competenti autorità ecclesiastiche, a perseguire i membri del clero che ne siano responsabili.
L’Avvocato del cardinale Pell ha chiesto un’indagine internazionale dopo le indiscrezioni, apparse sulla stampa, secondo le quali si sarebbero disposti bonifici per 700.000 euro inviati in Australia per “comprare” gli accusatori di Pell nel processo per pedofilia nel quale è stato assolto.
Il Cardinale ha dichiarato che “Tutti i personaggi di maggior peso che hanno lavorato insieme alla riforma finanziaria, ognuno di noi, tranne pochissime eccezioni, è stato attaccato dai media sul piano della reputazione, in un modo o in altro.”
Secondo il padre gesuita Frank Brennan, incaricato dalla Conferenza episcopale d’Australia di seguire il caso, il processo contro il cardinale Pell è stato una “vendetta politica”.

2. IL PROCESSO MEDIATICO GLOBALE

Da più parti è stato denunciato lo “scandalo di questo processo persecutorio e altamente mediatico”.
Avevano destato grande impressione le immagini che ritraevano Pell condotto nell’aula del tribunale in manette, come un pericoloso criminale, mentre – lo ricordava la stessa nota vaticana – «il cardinale ha ribadito la sua innocenza e ha il diritto di difendersi fino all’ultimo grado».
Pell non è stato trattato da presunto innocente, ma da presunto colpevole.
Il cardinale australiano è colpevole non di avere commesso un fatto che non ha commesso, ma è colpevole per quel che è ed è stato: un cardinale appunto, una figura apicale della Chiesa cattolica, il rappresentante di una morale, con l’aggravante di essere visto come un conservatore.
Nel suo libro il cardinale scrive: “Molti di noi ambiscono a una vita tranquilla, alcuni non riescono a conseguirla, ciascuno però deve scegliere da che parte stare. Non si può evitare di combattere”. Lui ha combattuto. E vinto».
Il Cardinale però non ha fatto slogan sulla malagiustizia: «Nessun sistema è perfetto, nemmeno la giustizia australiana»
«I media sono potenti, lo so, ma io resto a favore della libertà di parola, anche se qualche volta si paga, come nel mio caso. Avevo bravi difensori anche nella stampa. Non voglio nessuna censura, nelle democrazie la libertà di stampa è importante, e penso che serva ad arrivare alla verità»
«Ringrazio i politici che lottano per la libertà e in difesa della civiltà occidentale. Ho sempre invitato i miei studenti a impegnarsi in politica. Io mi sento fortunato: quando sono stato condannato molti amici mi sono rimasti vicini, e mi hanno aiutato con le spese processuali (e una parte dei ricavi della vendita del libro andrà a coprire quella voce). Ma penso a quanti innocenti in prigione non hanno invece nessuno».

3. IL PROCESSO CANONICO

Papa Francesco ha promulgato il nuovo Libro VI del Codice di Diritto Canonico, relativo alle sanzioni penali nella Chiesa, con la Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei (Pascete il gregge di Dio) del 23 maggio 2021 e che entrerà in vigore il prossimo 8 dicembre 2021.
Tre principali criteri direttivi
Le modifiche introdotte nel nuovo Libro VI, relative alle sanzioni penali nella Chiesa, rispondono fondamentalmente a tre criteri direttivi:
A. adeguata determinatezza delle norme
B. la protezione della comunità e l’attenzione per la riparazione dello scandalo e per il risarcimento del danno.
C. fornire al Pastore i mezzi necessari per poter prevenire i reati e per intervenire per tempo nella correzione di situazioni che potrebbero diventare più gravi.

Viene sottolineato il principio di presunzione di innocenza

Il can. 1321 §1 prevede il principio in base al quale: “chiunque è ritenuto innocente finché non sia provato il contrario”.
Pur dovendo accettare come inevitabile l’impiego della procedura sanzionatoria amministrativa piuttosto che il processo giudiziale, si è sottolineata la necessità di osservare in tali casi tutte le esigenze del diritto di difesa, di raggiungere la certezza morale sulla decisione finale nonché l’obbligo dell’autorità di mantenere comunque l’indipendenza che è richiesta al giudice dal can. 1342 §3 CIC.

Il nuovo reato di abuso di minori è ora inquadrato non all’interno dei reati contro gli obblighi speciali dei chierici, bensì come reato commesso contro la dignità della persona. Inoltre, il nuovo can. 1398 comprende le azioni compiute non solo da parte dei chierici, che come si sa appartengono alla giurisdizione riservata della Congregazione per la Dottrina della Fede, ma anche i reati di questo tipo commessi da religiosi non chierici e da laici che occupano alcuni ruoli nella Chiesa, così come eventuali comportamenti del genere, con persone adulte, ma commessi con violenza o abuso di autorità.

Ora il cardinale Pell dovrebbe subire un processo canonico presso la Congregazione per la dottrina della fede, ma la sentenza assolutoria dell’alta corte australiana potrebbe renderlo caduco.
La disposizione che deve essere applicata è il Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela del 30 aprile 2001 insieme al Codice di Diritto Canonico del 1983.
A. Procedure preliminari
La diocesi indaga su qualsiasi sospetto di abusi sessuali da parte di un religioso nei riguardi di un minore.
Qualora il sospetto abbia verosimiglianza con la verità, il caso viene deferito alla CDF. Il vescovo locale trasmette ogni informazione necessaria alla CDF ed esprime la propria opinione sulle procedure da seguire e le misure da adottare a breve e a lungo termine.
Va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte.
Nella fase preliminare e fino a quando il caso sia concluso, il vescovo può imporre misure precauzionali per la salvaguardia della comunità, comprese le vittime. In realtà, al vescovo locale è sempre conferito il potere di tutelare i bambini limitando le attività di qualsiasi sacerdote nella sua diocesi. Questo rientra nella sua autorità ordinaria, che egli è sollecitato a esercitare in qualsiasi misura necessaria per garantire che i bambini non ricevano danno, e questo potere può essere esercitato a discrezione del vescovo prima, durante e dopo qualsiasi procedimento canonico.
B. Procedure autorizzate dalla CDF
La CDF studia il caso presentato dal vescovo locale e, dove necessario, richiede informazioni supplementari.
La CDF ha a disposizione una serie di opzioni:
1. Processi penali
La CDF può autorizzare il vescovo locale a condurre un processo penale giudiziario davanti a un Tribunale ecclesiale locale. Qualsiasi appello in casi simili dovrà essere eventualmente presentato a un tribunale della CDF.
La CDF può autorizzare il vescovo locale a istruire un processo penale amministrativo davanti a un delegato del vescovo locale, assistito da due assessori. Il sacerdote accusato è chiamato a rispondere alle accuse e a esaminare le prove. L’accusato ha il diritto di presentare ricorso alla CDF contro un decreto che lo condanni a una pena canonica. La decisione dei cardinali membri della CDF è definitiva.
Qualora il sacerdote venga giudicato colpevole, i due procedimenti – giudiziario e amministrativo penale – possono condannarlo a un certo numero di pene canoniche, la più seria delle quali è la dimissione dallo stato clericale. Anche la questione dei danni subiti può essere trattata direttamente durante queste procedure.
2. Casi riferiti direttamente dal Santo Padre
In casi particolarmente gravi, in cui processi civili criminali abbiano ritenuto colpevole di abusi sessuali su minori un religioso, o in cui le prove siano schiaccianti, la CDF può scegliere di portare questo caso direttamente al Santo Padre con la richiesta che il Papa emetta un decreto di dimissione dallo stato clericale “ex officio”. Non esiste ricorso canonico dopo un simile decreto papale.
La CDF porta al Santo Padre anche richieste di sacerdoti accusati che, consapevoli dei crimini commessi, chiedano di essere dispensati dagli obblighi del sacerdozio e chiedano di tornare allo stato laicale. Il Santo Padre concede tale richiesta per il bene della Chiesa (“pro bono Ecclesiae”).
3. Misure disciplinari
In quei casi in cui il sacerdote accusato abbia ammesso i propri crimini e abbia accettato di vivere una vita di preghiera e penitenza, la CDF autorizza il vescovo locale a emettere un decreto che proibisce o limita il ministero pubblico di tale sacerdote. Tali decreti sono imposti tramite un precetto penale che comprendono una pena canonica per la violazione delle condizioni del decreto, non esclusa la dimissione dallo stato clericale. Contro questi decreti è possibile il ricorso alla CDF . La decisione della CDF è definitiva.


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